Descrizione

Attività funebre

L’attività funebre è il servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
  • vendere le casse e altri articoli funebri
  • curare, comporre e vestire salme e di cadaveri, compresi gli interventi di tanatocosmesi
  • trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.

Approfondimenti

Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.

Ai sensi della Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 3, per l'apertura di ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede.

Chi intende svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre deve presentare al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività funebre e si deve uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, alle disposizioni previste per l'esercente l'attività funebre (Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 3).

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e disporre di un responsabile della conduzione dell'attività funebre, specificatamente individuato, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, ai sensi della Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 4.

Il personale addetto all'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche relative alle specifiche mansioni svolte e deve frequentare un corso formativo della durata complessiva non inferiore a ventiquattro giornate, secondo le modalità e il programma stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale 12/08/2013, n. 598, Allegato n. 1.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’attività deve avere disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati (Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 3), come:

  • la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri
  • la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività.

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