Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Descrizione

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Chi intende effettuare una vendita straordinaria deve indicare su un cartello ben visibile:

a) il tipo di vendita che intende effettuare

b) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita

c) la data di inizio della vendita e la sua durata

d) la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione, lo sconto espresso in percentuale e il prezzo a seguito della liquidazione

e) la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, a eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, previa comunicazione al SUAP specificando i motivi, la data di inizio, la durata, l'ubicazione e l'inventario delle merci poste in liquidazione (con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto e del prezzo di liquidazione) al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di

  • cessazione dell'attività commerciale
  • cessione dell'azienda o dell'unità locale
  • cessazione di locazione di durata annuale
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno sette giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 43.

È vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate per promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita e possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.

Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento e le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:

a) del prezzo praticato prima della vendita promozionale;

b) del nuovo prezzo;

c) dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.

L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita.

Saldi o vendite di fine stagione

I saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
I periodi (invernale ed estivo) e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. 

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno du giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 45.