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Agenzie di viaggio e turismo

Descrizione

Agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:

  • produzione
  • organizzazione
  • intermediazione
  • prenotazione
  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.

Approfondimenti

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione adottata dalle altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane.

Il titolare dell’agenzia, prima di presentare la segnalazione certificata per l'inizio dell'attività deve:

  • accertarsi presso gli uffici della Provincia competente che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione
  • chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali:

  • conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio
  • conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica
  • conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

I requisiti professionali, qualora non posseduti dal titolare, devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

La qualifica professionale di direttore tecnico si consegue, come previsto dalla Legge regionale 30/08/2017, n. 44, art. 21, com. 3, mediante una delle seguente modalità:

  • verifica del possesso dei requisiti professionali da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo sulla base di un apposito esame di idoneità
  • attestazione del superamento di un esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma.

Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione, previa comunicazione al SUAP competente per territorio (Legge regionale 30/08/2017, n. 44, art. 8, com.1).

Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al SUAP competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa per le attività da svolgere nell'anno successivo, come previsto dalla Legge regionale 30/08/2017, n. 44, art. 10.

L'agenzia di viaggio che esercita vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l’indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione (Legge regionale 12/01/1998, n. 1, art. 14).

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico.

Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia. 

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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